Divieti di circolazione secondo la legge sulla tutela dalle emissioni in atmosfera
Divieti di circolazione e limitazione della velocità secondo la legge sulla tutela dalle emissioni in atmosfera (IG-L)
Informazioni generali
La legge sulla tutela dalle emissioni in atmosfera (IG-L), nella quale trovano applicazione in particolare le direttive UE sulla qualità dell’aria, si prefigge come obiettivi essenziali la protezione continua dalle sostanze inquinanti e dannose per l’atmosfera come pure la riduzione preventiva delle emissioni di inquinanti. Il carico di inquinanti nell’atmosfera viene costantemente misurato in Tirolo. Da anni vengono rilevati sforamenti dei valori limite di biossido di azoto (NO2) in atmosfera, in particolare nell’area dell’autostrada Inntal A12 e dell’autostrada del Brennero A 13.
Le analisi hanno rilevato che questi sforamenti dei valori sono dovuti principalmente al traffico autostradale. Nel 2012 il trasporto merci pesante e il traffico automobilistico hanno contribuito per circa il 40 % alle emissioni di NOx legate al traffico come rilevato dalla stazione di monitoraggio sull’A12 (Vomp/Raststätte). L’apporto di emissioni dei veicoli annoverati come furgoni è stato di circa il 20%, il resto è da imputare ad autobus e motociclette. Sulla base di questa situazione devono essere adottate particolari misure nel settore dei trasporti per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria a livello nazionale ed europeo. Sono state disposte pertanto diverse limitazioni del traffico (divieti di circolazione della IG-L, limitazioni della velocità della IG-L).
Divieti di circolazione secondo la legge sulla tutela dalle emissioni in atmosfera (IG-L)
Dato che, come menzionato, il trasporto pesante è una delle cause principali delle emissioni di NO2 nei territori del Tirolo, il Presidente della regione ha disposto diversi divieti di circolazione.
Divieto di circolazione settoriale (ordinanza del Presidente della regione del 18 maggio 2016, Gazzetta Ufficiale del Tirolo N. 44/2016) nell’ultima versione emendata dall’ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Tirolo N. 48/2023:
Quali sono le tratte soggette al divieto?
Su un tratto dell’autostrada Inntal A12 è vietato il trasporto con mezzi pesanti di determinate merci (divieto di circolazione settoriale).
Sono interessati dal divieto di circolazione settoriale i seguenti gruppi di merci:
1. tutti i rifiuti che rientrano nel catalogo europeo dei rifiuti (ai sensi della delibera della Commissione sul catalogo dei rifiuti, 2000/532/CE, nell’ultima versione emendata secondo la delibera della Commissione 2014/955/UE)
2. Pietre, terra e scavi,
3. Legname sotto forma di tronchi e sughero,
4. Veicoli delle categorie e sotto categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, M2 e N1 ai sensi dell’§ 3 comma 1 della Legge sui veicoli del 1967
5. Minerali ferrosi e non ferrosi,
6. Acciaio, ad eccezione di armature e acciaio da costruzione per la fornitura a cantieri,
7. Marmo e travertino,
8. Piastrelle di ceramica e a decorrere dal 1° Gennaio 2020:
9. Carta e Cartone,
10. Prodotti a base d’oli minerali fluidi,
11. Cemento, calce e gesso,
12. Tubature e profilati cavi,
13. Cereali.
Il divieto di circolazione settoriale vale per il trasporto di queste merci con i seguenti veicoli:
- Autocarri e autoarticolati con un peso totale massimo ammesso superiore a 7,5 ton.
- Autocarri con rimorchio, dove la somma dei pesi totali massimi ammessi di entrambi i veicoli supera le 7,5 ton.
Dove vige il divieto di circolazione settoriale?
Il divieto di circolazione settoriale vige sul tratto dell’autostrada Inntal A 12 compreso tra il chilometro 6,35 nel territorio del comune di Langkampfen e il chilometro 72,00 nel territorio del comune di Ampass, in entrambe le direzioni di marcia.
Quali eccezioni sono previste dal divieto di circolazione settoriale?
L’ordinanza per i divieti di circolazione settoriali prevede le seguenti deroghe:
- Deroga per determinate classi Euro
- dal 1° Gennaio 2020: Deroga per i veicoli pesanti di classe Euro VI (emissioni NOx non superiori a 0,4 g/kWh), immatricolati per la prima volta dopo il 31 agosto 2018, se l’appartenenza a questa classe è comprovata da un contrassegno del veicolo ai sensi dell’ordinanza di contrassegno delle classi di emissione della legge IG-L e la prima immatricolazione dopo il 31 agosto 2018 è comprovata da un documento da conservare sul veicolo (ad esempio, la carta di circolazione)
- Deroghe per il traffico in entrata e in uscita:
- Viaggi di veicoli a motore in cui almeno la parte predominante del carico è caricata o scaricata in una zona centrale definita (origine o destinazione nella zona centrale), così come i viaggi di veicoli a motore in cui almeno la parte predominante del carico è caricata e anche scaricata di nuovo in una zona estesa definita (origine e destinazione nella zona estesa), a condizione che essi soddisfano anche le seguenti specifiche di classe Euro e la classe Euro pertinente è anche dimostrato da una marcatura corrispondente del veicolo in conformità con la ordinanza di contrassegno delle classi di emissione della legge IG-L:
- dal 1° Gennaio 2020: Da Euro V a VI (emissioni NOx non superiori a 2,0 g/kWh):
- dal 1° Gennaio 2023: Euro VI (emissioni NOx non superiori a 0,4 g/kWh).
La zona ambientale include i distretti politici di Imst, regione di Innsbruck, città di Innsbruck, Kufstein e Schwaz. All’interno della zona limitrofa si trovano in
a) Austria: i distretti politici di Kitzbühel, Landeck, Lienz, Reutte e Zell am See,
b) Germania: i circondari di Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, Rosenheim (inclusa la città) e Traunstein,
c) Italia: le comunità comprensoriali di Valle Isarco, Val Pusteria e Vipiteno.
Per la rappresentazione grafica della zona ambientale e della zona limitrofa (permanente, provvisoria) cliccare sui link a seguire.
- Deroga per i trasporti con veicoli elettrici oppure con veicoli dotati di tecnologia a celle di combustibile all’idrogeno;
- Deroga per determinate tratte nel trasporto combinato di andata e ritorno;
- Deroga per trasferimenti improrogabili dell’esercito federale o di truppe straniere stazionate in Austria come pure trasporti di emergenza di organizzazioni di soccorso riconosciute.
Infine, in singoli casi, è anche possibile richiedere alle autorità amministrative distrettuali competenti la concessione di una deroga da questi divieti di circolazione. L’autorità competente verifica se, nel singolo caso, l’interesse pubblico da comprovare a cura del richiedente prevale in via eccezionale rispetto all’interesse per il mantenimento della qualità dell’aria.
Anche l’§16 par. 2 della stessa legge IG-L prevede delle eccezioni.
Queste sono, ad esempio, eccezioni per i veicoli con propulsione a gas metano monovalente o con propulsione esclusivamente elettrica e veicoli elettrici ibridi plug-in, che hanno un raggio minimo di 50 km con propulsione esclusivamente elettrica.
Per maggiori dettagli si vedano i seguenti documenti:
- Versione emendata dell’ordinanza sui divieti di circolazione settoriali
- Spiegazioni sul regolamento LGBL. no. 44/2016
- Spiegazione dell'emendamento LGBl. N. 81/2019
- Spiegazione dell'emendamento LGBl. N. 133/2020
- Spiegazione dell'emendamento LGBl. N. 178/2021
- Spiegazione dell'emendamento LGBl. N. 141/2021
Divieto di circolazione notturna per i veicoli pesanti (Ordinanza del Presidente della regione del 27 ottobre 2010, Gazzetta Ufficiale del Tirolo N. 64/2010, nell’ultima versione emendata dall’ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Tirolo N. 141/2021):
Quali sono le tratte soggette al divieto?
Sul tratto dell’autostrada Inntal A 12 è vietata la circolazione di determinati veicoli pesanti durante le ore notturne.
Il divieto di circolazione è in vigore nei seguenti orari:
- Periodo dal 1° maggio al 31 ottobre: dalle 22.00 alle 05.00, la domenica ed i festivi dalle 23.00 alle 05.00
- Periodo dal 1° novembre al 30 aprile: dalle 20:00 alle 05.00, la domenica ed i festivi dalle 23.00 alle 05.00
Il divieto di circolazione notturna introdotto dalla legge IG-L interessa i seguenti veicoli:
- Autocarri, autoarticolati e macchine operatrici semoventi con un peso totale massimo ammesso superiore alle 7,5 ton.
- Autocarri con rimorchio e macchine operatrici semoventi con rimorchio, nei quali la somma dei pesi totali massimi ammessi di entrambi i veicoli supera le 7,5 ton.
Dove vige il divieto di circolazione notturna previsto dalla legge IG-L?
Il divieto di circolazione notturna vige sul tratto dell’autostrada Inntal A 12 compreso tra il chilometro 6,35 nel territorio del comune di Langkampfen e il chilometro 90,00 nel territorio del comune di Zirl, in entrambe le direzioni di marcia.
Sono previste delle eccezioni al divieto di circolazione notturna della legge IG-L?
L’ordinanza per il divieto di circolazione notturna prevista dalla legge IG-L prevede le seguenti deroghe:
- dal 1° gennaio 2021 deroga alla circolazione per i veicoli di classe Euro VI (emissioni NOx max. 0,4 g/kWh), se ciò è comprovato da debito bollino ambientale apposto sul veicolo ai sensi della Legge sulle emissioni nell’aria e del Regolamento che ha introdotto il bollino ambientale secondo le classi di emissione (IG-L – Abgasklassen-Kennzeichnungsverordnung), Gazzetta Ufficiale federale II N. 120/2012, nella versione emendata dal decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale federale II Nr 272/2014, e
- almeno la parte predominante del carico è caricata o scaricata nella zona centrale definita (uscita o entrata nella zona ambientale);
- o almeno la parte predominante del carico è caricata e scaricata nella zona estesa definita (uscita e entrata nella zona limitrofa);
- o sarà percorribile solo il tratto dell’autostrada Inntal A 12 compreso tra il chilometro 72,00 nel territorio del Comune di Ampass e il chilometro 90,00 nel territorio del Comune di Zirl, per il trasporto di merci.
- Cliccare sui collegamenti (link) a seguire per una rappresentazione grafica della zona ambientale e della zona limitrofa come pure della deroga per il trasporto di merci tra il chilometro 72,00 nel territorio del Comune di Ampass e il chilometro 90,00 nel territorio del Comune di Zirl.
- Esenzione per il trasporto prevalente di generi alimentari facilmente deperibili con una scadenza di soli pochi giorni oppure il trasporto esclusivo di stampe periodiche;
- Esenzione per il trasporto urgente di medicinali;
- Esenzioni per il trasporto di animali vivi;
- Esenzione per determinati trasporti nel traffico combinato di andata e ritorno;
- ecc.
Anche qui è possibile richiedere, in singoli casi, alle autorità amministrative distrettuali competenti la concessione di un’eccezione da questo divieto di circolazione.
Inoltre valgono le eccezioni di legge ai sensi dell’§ 16 par. 2 della legge IG-L.
Queste sono, ad esempio, eccezioni per i veicoli con propulsione a gas metano monovalente o con propulsione esclusivamente elettrica e veicoli elettrici ibridi plug-in, che hanno un raggio minimo di 50 km con propulsione esclusivamente elettrica.
Per ulteriori dettagli si vedano i seguenti documenti:
- Interpretazione delle disposizioni dell’ordinanza (emendamento Gazzetta Ufficiale del Tirolo N. 121/2021)
- Spiegazione dell'emendamento LGBl. N. 121/2020
Divieti di circolazione per veicoli pesanti altamente inquinanti (ordinanza del Presidente della regione del 18 maggio 2016, Gazzetta Ufficiale del Tirolo, N. 43/2016, nell’ultima versione emendata dall’ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Tirolo N. 141/2021):
Quali sono le tratte soggette al divieto?
Su un tratto dell’autostrada Inntal A 12 è vietata la circolazione di determinati veicoli pesanti altamente inquinanti. Concretamente, si applicano a
- Autocarri, macchine operatrici semoventi, autoarticolati e motrici con un peso totale massimo ammesso superiore a 7,5 ton. come pure a
- autocarri con rimorchio e macchine operatrici semoventi con rimorchio, nei quali la somma dei pesi totali massimi ammessi di entrambi i veicoli supera le 7,5 ton. i seguenti divieti di circolazione secondo le classi ambientali:
- dal 1° Gennaio 2021: Divieto di circolazione per le i veicoli Euro 0, I, II, III, IV e V (emissioni di NOx superiori a 0,4 g/kWh)
- per gli autocarri con e senza rimorchio, gli autoarticolati e le motrici mediante il contrassegno del veicolo stesso (con rimorchio) secondo l’ordinanza di contrassegno delle emissioni della legge IG-L
- per le macchine operatrici semoventi con e senza rimorchio mediante presentazione di un documento comprovante la classe ambientale (emissioni NOx); valgono come comprova:
- il documento COP;
- l’immatricolazione del veicolo se la classe di emissione di NOx risulta direttamente dall’immatricolazione;
- un documento originale della casa costruttrice con numero di telaio e numero di motore che consente una identificazione univoca del veicolo; sul documento della casa costruttrice deve in ogni caso essere indicato l’emittente; la sola indicazione della classe di emissione non è sufficiente perché, in questo modo, non è garantito che le emissioni di NOx del veicolo soddisfino il “valore limite” vincolante per la rispettiva classe ambientale secondo le direttive europee.
- dal 1° Gennaio 2021: Divieto di circolazione per le i veicoli Euro 0, I, II, III, IV e V (emissioni di NOx superiori a 0,4 g/kWh)
Dove si applicano i divieti di circolazione delle classi Euro?
I divieti di circolazione si applicano sul tratto dell’autostrada Inntal A 12 compreso tra il chilometro 6,35 nel territorio del comune di Langkampfen e il chilometro 90,00 nel territorio del comune di Zirl, in entrambe le direzioni di marcia.
Quali eccezioni sono previste ai divieti di circolazione delle classi Euro?
L’ordinanza prevede le seguenti deroghe:
- Deroga per determinate tratte nel trasporto combinato di andata e ritorno
- Deroga per trasporti o corse con veicoli storici ai sensi della legge sui veicoli del 1967
- Deroga per trasferimenti improrogabili dell’esercito federale o di truppe straniere stazionate in Austria come pure trasporti di emergenza di organizzazioni di soccorso riconosciute
- Deroga per trasporti con veicoli che sono altamente specializzati e particolarmente costosi (con e senza rimorchio);
E’ anche possibile, in singoli casi, richiedere alle autorità amministrative distrettuali competenti la concessione di una deroga a questi divieti di circolazione.
Ulteriori eccezioni sono previste nell’§ 16 par. 2 della legge IG-L.
Queste sono, ad esempio, eccezioni per i veicoli con propulsione a gas metano monovalente o con propulsione esclusivamente elettrica e veicoli elettrici ibridi plug-in, che hanno un raggio minimo di 50 km con propulsione esclusivamente elettrica
Per ulteriori dettagli si vedano i seguenti documenti:
- Versione emendata dell’ordinanza sui divieti di circolazione secondo le classi ambientali
- Interpretazione delle disposizioni dell’ordinanza (versione originale Gazzetta Ufficiale del Tirolo N. 43/2016)
- Spiegazione dell'emendamento LGBl. N. 80/2019
- Rappresentazione grafica dell’area interessata dal divieto di circolazione
Obbligo di contrassegno a partire dal 01.05.2017
Il fondamento giuridico per l’obbligo in vigore dal 01.05.2017 di contrassegno dei veicoli pesanti mediante placchetta della classe di emissione è costituito dall’§ 14a della Legge sulle Emissioni Austriaca (IG-L) congiuntamente all'ordinanza di contrassegno delle classi di emissione IG-L - AbgKlassV, Gazzetta Ufficiale federale II n. 120/2012, come emendata dalla Gazzetta Ufficiale federale II n. 272/2014. Le ordinanze relative ai singoli divieti di circolazione stabiliscono per quali veicoli pesanti vige l’obbligo di contrassegno a partire dal 01.05.2017.
Avvertenze per l’apposizione della placchetta di contrassegno della classe di emissione:
ai sensi dell’§ 4 par. 3 dell’ordinanza di contrassegno della classe di emissione IG-L, la placchetta di contrassegno della classe di emissione deve essere apposta all’interno del veicolo. Per i veicoli con cassone nella parte destra del parabrezza, immediatamente accanto o sotto alla targhetta di revisione ai sensi dell’§ 57a KFG (Legge austriaca sul traffico veicolare) del 1967; per i veicoli con parabrezza richiudibile, con parabrezza che non consente di apporre la placchetta di contrassegno della classe di emissione nella misura sopra elencata, come pure nei veicoli senza parabrezza, la placchetta di contrassegno deve essere sempre custodita insieme ai documenti del veicolo in conformità dell’§ 14a par. 1 IG-L.
Per ulteriori dettagli si vedano i seguenti documenti:
- Obbligo di marcatura - informazioni
- Elenco dei luoghi di rilascio per i tag di classe di scarico del camion
Limitazione della velocità secondo la legge sulla tutela dalle emissioni in atmosfera
Dato che anche il traffico di autovetture e di veicoli commerciali leggeri comporta sensibili emissioni di inquinanti, il Presidente della regione, con ordinanza del 17 novembre 2014, Gazzetta Ufficiale del Tirolo N. 145/2014, ha disposto una limite di velocità permanente di 100 km/h su determinate tratte della rete autostradale del Tirolo.
La velocità massima di 100 km/h vale tutto l’anno su una tratta di circa 90 km dell’autostrada Inntal A 12 tra i confini nazionali con la Germania ed il confine occidentale del comune di Zirl come pure su una tratta di circa 12 km dell’autostrada del Brennero A 13 tra Innsbruck e Schönberg im Stubaital, in entrambi i sensi di marcia.
I limiti di velocità sono indicati dalla segnaletica stradale.